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Tra gli oltre 3.300 provvedimenti che cadranno il 22 dicembre sotto la falce del «Taglia-leggi», sono 25 quelli che riguardano il lavoro. È questo il risultato del censimento condotto dalla Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro che costituisce una prima esperienza per misurare gli effetti del «Taglia-leggi».
Il "rasoio" destinato a calare su leggi e regi decreti è contenuto nell'articolo 24 della manovra d'estate (legge 133/2008), che rimanda per l'elenco delle norme cancellate all'«allegato A». E l'opera di semplificazione è solo al primo passo. Durante il passaggio parlamentare, infatti, per evitare ambiguità collegate a eventuali "provvedimenti a cascata", è stato previsto che il Governo «individua, con atto ricognitivo, le disposizione di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell'allegato A». La pulizia legislativa, contenuta nella manovra d'estate, si riallaccia al progetto di semplificazione varato nel 2005 dal Governo Berlusconi con la legge 246, che aveva posto le basi per una radicale sforbiciata delle leggi pubblicate prima del 1970. Probabilmente si spiega così il passaggio contenuto nell'articolo 24 in cui si afferma che «sono o restano abrogate» le disposizioni elencate nell'allegato A. Ed è proprio la manovra d'estate che integra il mandato di riepilogare e razionalizzare la vecchia legislazione, per dar corso al taglio dei provvedimenti che ormai hanno esaurito la loro funzione.
Ma vediamo come opera la semplificazione nel settore del lavoro. Dal 22 dicembre sarà, per esempio, abrogato il regio decreto 1478 del 7 agosto 1925, riguardante le industrie e le lavorazioni nelle quali, per esigenze tecniche o stagionali, era consentito superare l'orario di otto ore giornaliere o di 48 settimanali. Questa norma è stata superata dal decreto legislativo 66/2003, che rinvia ai contratti collettivi la possibilità di riferire l'orario normale alla durata media della prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno (orario multiperiodale). Allo stesso modo viene cancellato il regio decreto 2543 del 1925, con il quale era stata approvata la convenzione relativa al collocamento della gente di mare, adottata dalla conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni. Del resto, il collocamento dei lavoratori marittimi è oggi disciplinato – in attuazione dei principi stabiliti dal decreto legislativo 181/2000 – dal regolamento contenuto nel Dpr 231/2006, in vigore dal 28 luglio 2006.
La manovra d'estate ha invece fatto marcia indietro rispetto all'abrogazione del regio decreto 2657/1923: il provvedimento era contenuto nell'elenco allegato al decreto legge 112 ma è stato espunto nel corso del passaggio parlamentare. È dunque ancora in vigore la tabella che indica le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia. E il provvedimento è richiamato sia per l'attuazione del lavoro a chiamata sia per alcune disposizioni sull'orario di lavoro (articolo 16, decreto legislativo 66/2003).
Inoltre, tra le norme abrogate ci sono anche tre provvedimenti che hanno inserito nel regio decreto 2657 del 1923 tre tipologie di attività discontinue. Si tratta dei regi decreti 288/1928, 221/1929 e 883/1929, che hanno introdotto nella tabella dei lavori discontinui queste attività:
- personale addetto all'industria della pesca;
- impiegati di albergo le cui mansioni implichino rapporti con la clientela e purché abbiano carattere discontinuo: sono i cosiddetti impiegati di bureau, come i capi e i sottocapi addetti al ricevimento, i cassieri, i segretari con esclusione di quelli che non abbiano rapporti con i passeggeri;
- operai addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina.
È stata poi abrogata un'altra norma che impatta sulla disciplina dell'orario di lavoro: si tratta della legge 370/1934, che elenca le attività in cui il riposo settimanale può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica, attualmente richiamata dall'articolo 9 del decreto legislativo 66/2003. In questo caso si dovrà chiarire come si coordina questa abrogazione con la nuova disciplina sull'orario di lavoro e sui riposi introdotta dalla stessa manovra d'estate. C'è comunque tutto il tempo per sistemare eventuali incogruenze. La legge di conversione del decreto 112 ha infatti spostato dal 24 agosto al 22 dicembre il termine di entrata in vigore della tabella sulle abrogazioni.
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